(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 5 febbraio 2003) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2003, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per l'anno medesimo.