(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 5 febbraio 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  Sono  autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le
leggi  in  vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2003,
giusta  lo  stato  di  previsione  dell'entrata annesso alla presente
legge  (tabella  A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico
di accompagnamento e specificazione del bilancio per l'anno medesimo.